MISURE A TUTELA DELLE UTENZE E DELLE FORNITURE COLPITE DALL’ALLUVIONE DI MAGGIO 2023
A favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023, l’autorità ARERA con Delibera 267/2023 del 13 giugno 2023 ha specificato che il periodo di sospensione dei termini di pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti (già deciso dalla stessa ARERA con precedente delibera 216/2023/R/com) sarà di 4 mesi a partire dal 1° maggio 2023, in attuazione del decreto-legge 61/23 (cd. “decreto alluvione”).
La sospensione riguarda tutte le utenze e le forniture dei Comuni come individuati dallo stesso decreto, cioè che si trovano in parte del territorio dell’Emilia-Romagna (province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), in alcuni comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e in alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze. L’elenco completo dei comuni può essere scaricato QUI.
Al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento, resta ferma la facoltà del cliente ovvero dell’utente finale di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi.
Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento il cliente ovvero l’utente finale dovrà comunque corrispondere all’esercente ovvero al gestore l’importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, usufruendo delle misure di rateizzazione senza interessi disposte dall’Autorità.
Fatta pertanto salva la facoltà del cliente e dell’utente di procedere comunque sin da subito al pagamento degli importi sospesi, il provvedimento dispone che la rateizzazione degli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi sia distribuita su un periodo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti, ferma restando la facoltà di pagare in maniera non rateizzata al termine del periodo di sospensione o con un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore.
Fatta salva la facoltà del cliente di chiederne l’incremento, la periodicità delle rate può essere pari a quella di fatturazione ovvero alla frequenza di invio degli avvisi di pagamento ordinariamente applicata all’utente ovvero al cliente finale. Il periodo di rateizzazione può inoltre essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l’importo delle rate risulti inferiore a 20 (venti) euro.
Tali disposizioni non trovano applicazione qualora l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura o alla singola utenza, sia inferiore ad euro 50 (cinquanta).
Nel periodo di sospensione (dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023) vengono inoltre sospese le azioni sulla morosità previste dalla regolazione dell’Autorità, per gli inadempimenti dei clienti e degli utenti, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali.
Il cliente finale può comunicare a mezzo email a servizioclienti@gruppoei.com l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture o avvisi di pagamento nonché comunicazioni di cui il citato provvedimento relativamente al punto di fornitura originario, ovvero all’utenza originaria.